
Boicottaggio e sanzioni sportive: cosa prevede il diritto internazionale dello sport
Articolo scritto da Carlo Rombolà
«Se una partita non può avere luogo o non può essere giocata per intero per ragioni diverse dalla forza maggiore, ma a causa del comportamento di una squadra o di un comportamento per il quale un’associazione o un club è ritenuto responsabile, l’associazione o il club sarà sanzionato con un’ammenda minima di 10.000 franchi svizzeri. La partita sarà dichiarata persa a tavolino oppure ripetuta. Potranno essere imposte ulteriori misure disciplinari.»
— FIFA Disciplinary Code, Art. 16 — Unplayed Matches and Abandonment

Il riferimento all’articolo 16 del Codice Disciplinare FIFA è cruciale per comprendere il quadro giuridico entro cui si muove ogni federazione nazionale.
La norma stabilisce che, qualora una partita non si disputi o non venga completata per cause imputabili a una squadra o a una federazione, la responsabilità è diretta e comporta una sanzione economica minima di 10.000 franchi svizzeri, oltre alla perdita della gara a tavolino o alla ripetizione dell’incontro, e all’eventuale applicazione di ulteriori misure disciplinari.
In termini pratici, ciò significa che un boicottaggio volontario o la mancata presentazione in campo per motivazioni politiche, morali o simboliche — per quanto possano apparire legittime sul piano etico — costituirebbero una violazione disciplinare formale.
Le conseguenze sarebbero immediate e automatiche: sconfitta a tavolino, multa pecuniaria e, nei casi più gravi, sanzioni accessorie come l’esclusione temporanea dalle competizioni o la sospensione della federazione interessata.
Il sistema FIFA si fonda sul principio della responsabilità oggettiva delle federazioni affiliate, che rispondono non solo per gli atti dei propri tesserati e rappresentanti, ma anche per qualsiasi comportamento che impedisca il regolare svolgimento di una competizione ufficiale.
Tale responsabilità è indipendente dal motivo che ha determinato la mancata disputa della gara: la valutazione di opportunità politica, etica o morale non rientra tra le cause di giustificazione ammesse dal regolamento.
La forza maggiore — come eventi naturali, disastri o emergenze di sicurezza pubblica — rappresenta l’unica eccezione riconosciuta che possa escludere la colpa della squadra o della federazione.
In tutti gli altri casi, la mancata disputa di un incontro viene automaticamente qualificata come condotta colpevole, sanzionabile ai sensi dell’art. 16.
Accanto al Codice Disciplinare FIFA, anche i regolamenti UEFA ribadiscono l’obbligo inderogabile di partecipare agli incontri ufficiali secondo il calendario approvato.
L’articolo 27 del Regolamento Disciplinare UEFA prevede infatti che, qualora una squadra “rifiuti di giocare o si rifiuti di continuare una partita”, l’organo disciplinare disponga la perdita dell’incontro per forfait (0–3) e possa imporre ulteriori sanzioni, tra cui la sospensione da competizioni future.
L’applicazione coordinata delle norme FIFA e UEFA serve a garantire la certezza del diritto sportivo internazionale, evitando che scelte unilaterali o politiche interne di singole federazioni compromettano l’integrità delle competizioni.
In questo senso, il principio di neutralità sportiva non è solo un valore etico, ma una garanzia giuridica: le federazioni affiliate devono agire autonomamente dalle pressioni esterne e nel rispetto dei regolamenti comuni.
Nel diritto sportivo internazionale, il dovere di disputare le gare ufficiali rappresenta un obbligo di sistema.
Il suo mancato rispetto non è solo una violazione disciplinare, ma una minaccia all’equilibrio competitivo e alla credibilità dell’ordinamento sportivo globale.
La FIFA, come ente sovranazionale, tutela questo principio per preservare la parità tra le federazioni e la certezza dei risultati sportivi, elementi essenziali per la legittimità stessa del calcio professionistico.
Pertanto, anche quando motivazioni extra-sportive sembrano giustificare il rifiuto di giocare, il diritto internazionale dello sport impone un limite preciso: le decisioni devono passare attraverso gli organi competenti, come la Commissione Disciplinare FIFA o il Comitato Esecutivo UEFA, unici soggetti autorizzati a disporre sospensioni o esoneri in casi eccezionali.
Alla luce del dettato normativo, il boicottaggio sportivo non può essere interpretato come un atto di libera espressione, ma come una violazione dell’obbligo regolamentare di partecipazione.
Solo una decisione ufficiale di FIFA o UEFA può legittimare la mancata disputa di una gara internazionale senza conseguenze disciplinari.
In assenza di tale provvedimento, la mancata presenza in campo costituisce, a tutti gli effetti, un illecito sportivo, sanzionabile con forfait, ammende e misure accessorie.
Una regola severa, ma necessaria a mantenere la coerenza e l’autonomia del diritto sportivo internazionale rispetto a qualsiasi interferenza politica o ideologica.